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I MENDICANTI DEVONO AVERE LA LICENZA



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L'AQUILA - "Grazie per l'elemosina... non dimentichi di prendere lo scontrino". Da ieri, all'Aquila, l'"accattonaggio" è una vera e propria attività imprenditoriale. Lo ha stabilito il sindaco del capoluogo abruzzese, Antonio Centi (Pds), il quale con ordinanza ha disposto che i mendicanti, per poter esercitare tale attività, debbano munirsi di licenza. Insomma, barboni con patentino che il Comune provvederà a rilasciare solo dietro presentazione di regolare richiesta che contenga motivazione, nome e cognome, indirizzo e codice fiscale. Chi non si mette in regola rischia grosso: multa fino a 100 mila lire, sequestro degli oggetti usati per la raccolta del denaro (cestini e piattini), dei cartelli "imploratori" e della questua raccolta. La sorveglianza è affidata ai vigili urbani ed alle forze dell'ordine. Unica facilitazione per questi "imprenditori": ottenere la licenza è gratis, nessuna tassa.

L'ordinanza ha subito sollevato curiosità e polemiche. "Non vedo cosa ci sia di tanto strano- ha commentato Centi-. Evitare in città il racket dello sfruttamento dei bambini e dei deboli e dunque una speculazione, da parte di chi gestisce questo tipo di racket. Questo lo spirito col quale ho adottato un provvedimento recependo, tra l'altro, una precisa disposizione di legge e dando seguito al regolamento di polizia locale". Il sindaco è convinto che con questo sistema si possa fermare il racket: "La necessità di avere una licenza- insiste il primo cittadino- avrà proprio il compito di controllare questo fenomeno, visto che la stessa, ad esempio, non potrà essere rilasciata ai bambini".

"Questa ordinanza è incostituzionale" ha tuonato ieri Stefano Frapiccini, rappresentante locale della Lista Pannella. Ricordando che la Corte costituzionale (sentenza n. 519 del 28 dicembre 1995) ha già dichiarato incostituzionale il primo comma dell'articolo 670 del codice penale che puniva la "mendicità non invasiva" ("Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico"), secondo Frapiccini per punire l'accattonaggio esiste già il secondo comma, "mendicità invasiva", di quello stesso articolo ("Ovvero in modo ripugnante e vessatorio, o simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà"). "Chi otterrà la "licenza di accattone"- conclude Frapiccini- paradossalmente sarà immune da ogni sanzione penale. A chi giova questa ordinanza?".